Foto credit: Siracusa Post
Un’inattesa svolta giurisdizionale si è verificata nel campionato di Serie D a seguito del match svoltosi il 18 ottobre 2026 tra Licata Calcio e Siracusa Calcio 1924. Nonostante il risultato maturato sul campo abbia visto la vittoria della formazione agrigentina per 2-1, l’omologazione della gara è stata temporaneamente sospesa dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND.
Il Siracusa Calcio ha infatti formalizzato un preannuncio di ricorso ai sensi dell’Art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), contestando la regolaritĂ del tesseramento di un giocatore impiegato dal Licata nel corso dell’incontro.
I Dettagli della Contestazione
Secondo quanto ricostruito dalle nostre indiscrezioni ed in base ai motivi alla base del ricorso formalizzato dai dirigenti aretusei, il Siracusa sostiene che il giocatore inserito nella distinta ufficiale e schierato in campo dal Licata non avesse perfezionato la procedura amministrativa di tesseramento entro i termini stabiliti al momento della gara, risultando di fatto ancora registrato negli elenchi della Lega Nazionale Dilettanti tra gli svincolati. Sebbene l’identitĂ del calciatore sia al momento protetta dal massimo riserbo da parte degli organi competenti, la questione riguarda direttamente la titolaritĂ del suo impiego dal primo minuto.
Di contro, la societĂ gialloblĂš ha prontamente reagito diffondendo una nota ufficiale in cui esprime la massima fiducia nell’operato della giustizia sportiva. Contestualmente, per tutelare le proprie ragioni e dimostrare sia la tempestivitĂ dei depositi che la piena correttezza formale del tesseramento, secondo quanto raccolto dalle nostre notizie, il club agrigentino ha giĂ conferito mandato all’Avv. Mattia Grassani, uno dei massimi esperti italiani di diritto sportivo.
Comunicato Ufficiale del Licata Calcio:
“Il Licata Calcio comunica di aver ricevuto, in data odierna, un preannuncio di reclamo da parte del Siracusa Calcio in relazione all’incontro disputato domenica scorsa presso il nostro stadio. La SocietĂ resta in attesa di conoscere le motivazioni alla base di tale iniziativa, che saranno rese note nei prossimi giorni attraverso il deposito del relativo ricorso. Contestualmente il club comunica di aver conferito mandato all’Avv. Mattia Grassani, noto esperto di diritto sportivo, affinchĂŠ tuteli nelle sedi competenti gli interessi e le ragioni della SocietĂ . Il Licata Calcio affronterĂ la vicenda con la massima attenzione e fiducia, in attesa degli sviluppi e degli opportuni chiarimenti, confidando in un esito positivo della questione.
Cosa Prevede l’Articolo 67 del C.G.S.
L’Articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) disciplina la procedura relativa al ricorso degli interessati davanti al Giudice Sportivo. Pur non normando direttamente l’atto amministrativo del tesseramento in sĂŠ (materia regolata dalle Norme Organizzative Interne della FIGC – N.O.I.F.), esso rappresenta lo strumento processuale con cui un club può contestare la posizione irregolare di un tesserato avversario che ha preso parte a una gara.
Art. 67 C.G.S. â Contenuto e Rilevanza Processuale
Oggetto del Ricorso: Attraverso l’Art. 67, una societĂ può adire il Giudice Sportivo per segnalare che la squadra avversaria ha schierato un calciatore privo di titolo valido (es. per mancato, errato o incompleto tesseramento, oppure per una squalifica pendente non ancora scontata).
Esito e Sanzioni Dirette: Se il ricorso viene accolto e l’irregolaritĂ della posizione o del tesseramento trova conferma negli accertamenti di merito, scatta la sanzione automatica della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a tavolino a sfavore della societĂ inadempiente.
Il Confronto Approfondito: Caso Licata vs Caso Igea Virtus (Caso De Falco)
Per analizzare la portata della vicenda, è indispensabile tracciare un parallelo giurisprudenziale con un altro importante precedente avvenuto nel corso dell’anno nei campionati LND il Caso Igea Virtus (Caso De Falco) del marzo 2026. Entrambi gli episodi evidenziano la massima severitĂ dei controlli sulle anagrafiche, ma differiscono per dinamica e tipologia di sanzione:
Natura dell’irregolaritĂ :
Nel caso Igea Virtus, il tesseramento del portiere Christian De Falco (classe 2006) era stato completato regolarmente, ma l’atleta è stato schierato con 3 giornate di squalifica pendenti ereditate dai playout di Primavera 2 della stagione precedente.
Nel caso Licata, non si contesta una squalifica non scontata, bensĂŹ un presunto vizio procedurale nell’iter di tesseramento, la cui pratica non risulterebbe del tutto perfezionata prima dell’avvio del match.
Possibile esito processuale ed esito finale:
Nel caso Igea Virtus, la violazione non fu oggetto di un ricorso tempestivo ex Art. 67 C.G.S. da parte delle squadre avversarie a ridosso dei singoli match. L’anomalia emerse mesi dopo tramite indagini e deferimento della Procura Federale. Di conseguenza, i risultati sul campo rimasero congelati e omologati, mentre la sanzione si è tradotta in una penalizzazione diretta di 5 punti in classifica inflitta dal Tribunale Federale Nazionale.
Nel caso Licata, il Siracusa ha attivato immediatamente lo strumento dell’Art. 67 C.G.S. Di conseguenza, l’eventuale accoglimento del reclamo non comporterĂ una penalizzazione in punti differita nel tempo, bensĂŹ l’immediato ribaltamento del risultato con uno 0-3 a tavolino a favore del Siracusa per la specifica gara disputata.
Cosa Rischia il Licata Calcio e l’Impatto sulla Classifica
In attesa delle memorie difensive e dei riscontri dei sistemi informatici della Lega, gli scenari possibili al vaglio della Giustizia Sportiva sono tre:
Sconfitta a tavolino per 0-3:Qualora dalle verifiche emerga che l’atto di tesseramento è stato protocollato o convalidato in data/ora successiva allo svolgimento della partita, il Giudice Sportivo accoglierĂ il ricorso. Il Licata vedrĂ azzerata la vittoria sul campo (2-1) con la contestuale assegnazione dei 3 punti a tavolino (0-3) in favore del Siracusa. Un’ipotesi che proietterebbe gli aretusei nelle posizioni di classifica della zona salvezza, ricacciando invece i gialloblĂš momentaneamente fuori dai play off.
Sanzioni accessorie per calciatore e dirigenti: Se verrĂ accertata una negligente compilazione o presentazione dei documenti, oltre alla sconfitta a tavolino il calciatore rischia giornate di squalifica, mentre i dirigenti responsabili della segreteria potrebbero andare incontro ad inibizioni amministrative.
Rigetto del reclamo e omologazione del 2-1: Se l’Avv. Mattia Grassani riuscirĂ a dimostrare che la documentazione era stata trasmessa tempestivamente e che l’apparente anomalia è riconducibile a un mero ritardo di aggiornamento dei sistemi informatici federali, il ricorso del Siracusa verrĂ respinto. In tal caso, il Giudice Sportivo scioglierĂ la riserva e omologherĂ definitivamente il 2-1 maturato sul campo.
La decisione di merito da parte del Giudice Sportivo presso la sede LND di Roma è attesa nei prossimi giorni, a seguito dell’acquisizione delle memorie difensive di entrambe le societĂ .